Con il D.Lgs 63/2013 convertito nella legge 90/2013 è stato introdotto l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in sostituzione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE).

Il vecchio ACE era un documento, rilasciato da un tecnico abilitato ed iscritto presso la Regione, nel quale venivano riportati i consumi energetici dell’edificio e gli esiti della certificazione energetica compiuta.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento più completo e complesso che tiene conto di un maggior numero di parametri.

I vecchi ACE rilasciati fino all’entrata in vigore del D.Lgs 63/2013 sono riconosciuti come validi dal comma 10, articolo 6 D.Lgs 192/2005 purché siano in corso di validità e rilasciati conformemente alle direttive CE 2002/91

L’attestato di prestazione Energetica, come l’ACE, ha validità 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento (ristrutturazione) che interessi l’edificio o l’impianto certificato.

La certificazione A.P.E. deve obbligatoriamente essere allegata ad ogni contratto di compravendita, locazione o trasferimento anche a titolo gratuito.

Il D.Lgs 192/2005 prevede una gamma di sanzioni a carico dei vari soggetti interessati ed obbligati:

  • Costruttore o proprietario che non dovesse dotare di A.P.E. gli edifici (da 3.000 a 18.000 euro);
  • Proprietario che non dovesse dotare di A.P.E. gli edifici in locazione (da 300 a 1.800 euro);
  • Responsabile dell’annuncio di vendita o locazione che non dovesse indicare i parametri energetici (da 500 a 3.000 euro).

Non allegare l’A.P.E. al contratto di vendita o locazione comporta la nullità del contratto stesso.

Sono escluse dall’applicazione del D.Lgs 192/2005 e quindi non soggette alla redazione di A.P.E. le seguenti categorie di edifici:

  • Gli edifici recanti la categoria beni culturali e di paesaggio;
  • Gli edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di processo produttivo;
  • I fabbricati con superficie utile totale inferiore ai 50 metri quadrati (box-cantine-depositi);
  • Gli edifici di culto e religiosi.

Il certificatore che redigerà l’A.P.E. dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare da certificare al fine di reperire i dati necessari alla sua predisposizione.

Le disposizioni sul nuovo Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, unico per tutto il territorio nazionale sarà operativo a partire dal 1 ottobre 2015.

APE

GNU srl ed i suoi collaboratori sono a disposizione per  redigere Attestati di Prestazione Energetica conformi alle vigenti norme, inoltre la GNU srl mette a disposizione la sua competenza per consigli e suggerimenti sulla riduzione dei consumi e delle dispersioni energetiche

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